sabato 12 luglio 2008

Medicina Legale

In questo post seguono le slaids distribuite dal professore, integrate passo passo dalla sbobinatura.

LEZIONE 1

“Il morto è indifeso; ed ancor più lo sono i suoi familiari o, comunque, coloro che ebbero con lui consuetudine di affetti. Noi li incontriamo in circostanze difficili; travolti dagli eventi e dalla burocrazia. Sarà un semplicissimo e gratificante dovere dedicar loro un po’ di tempo, una rassicurante parola. Qui l’arroganza che contrassegna il medico sciocco diviene imperdonabile colpa, e chi ne è contagiato è da condannare con inequivoca fermezza. Dobbiamo ricordare tutto ciò, sempre. E la nostra condotta dovrà essere uniforme di fronte all’assassino e alla vittima, alla chiassosa tribù degli zingari, agli indisponenti amici del drogato. Di fronte al vincente ed al derelitto, al camorrista in catene, al poeta a tutti noto.
Non sempre sarà facile, certamente sarà giusto”.
Carlo Torre

La medicina legale, anche se non da sola, ma con tutte le scienze forensi (cioè quelle scienze che si possono mettere a disposizione del giurista) è legata nel punto di intersezione tra due materie diversissime tra loro: la biologia, intesa in senso generale; l’altra è il diritto. Il carattere dogmatico e normativo del diritto spesso difficilmente si lascia conciliare con l’evoluzione delle scienze e l’imprecisione della biologia. Dall’Ottocento in poi, cioè da quando le scienze forensi hanno iniziato a muovere i primi passi, si è sempre affermato, nel campo della medicina legale, un positivismo e un affidamento nelle scoperte scientifiche probabilmente esagerato. Questo ha portato alla condizione per cui la filosofia di base che oggi governa la scienza medicolegale sia quella del rigorismo obiettivo. Molte problematiche vengono demandate dall’ambito giuridico all’ambito scientifico. C’è un ritorno a questo positivismo. Ma un rigorismo così obiettivo e drastico non aiuta perché ridurre l’uomo a scienza perfetta è impossibile. Allora sarebbe meglio che certe problematiche siano affrontate sì con l’aiuto delle scienze ma accompagnate sempre da un’antropologia che pone al centro l’uomo. L’elemento umano ha sempre un’importanza fondamentale.

INTRODUZIONE

· Tra biologia e diritto: il carattere dogmatico/normativo della giurisprudenza e la perfettibilita’/evoluzione delle scienze forensi;
· L’opera del consulente come colui che puo’ trovare nelle scienze forensi l’applicazione pratica per la soluzione di problemi giudiziari;

· Il rigorismo obiettivo: i limiti della scienza e il rischio del positivismo;
· La visione antropologica e la comprensione della complessita’ dell’essere umano;

IL NESSO DI CAUSALITA’ MATERIALE

Il nesso di causalità materiale è un po’ il cuore della medicina legale. L’art. 40 parla del “rapporto di causalità”, cioè il rapporto tra le cause dell’evento e l’evento stesso. L’evento di cui parliamo deve essere un evento giuridicamente rilevante, cioè un’azione o omissione dell’uomo che abbia come risultato un reato (in ambito penalistico) o un danno (in ambito civilistico). Gli eventi puniti dalla legge possono essere dolosi o colposi. Fa capo a sé la responsabilità oggettiva.

TITOLO III - DEL REATO
Capo I - DEL REATO CONSUMATO E TENTATO
· Art. 40 - Rapporto di causalità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

L’omissione è messa sullo stesso piano dell’azione. L’omissione però è molto più difficile da dimostrare. Le cause preesistenti sono quelle cause precedenti alla causa presa in considerazione. La causa simultanea è quella causa che si presenta allo stesso momento di quella presa in considerazione (es.: malattia che penetra attraverso il proiettile nel momento in cui una persona viene colpita). La causa sopravvenuta è quella causa che si verifica dopo la causa presa in considerazione. Se la causa sopravvenuta esclude la causa precedente quando da sola è sufficiente a determinare l’evento (esempio classico: la persona colpita dal proiettile viene ricoverata in ospedale. L’ospedale crolla). Questa causa sopravvenuta esclude la causa precedente.

· Art. 41 - Concorso di cause Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

La metodologia scientifica della medicina legale e delle scienze forensi si deve necessariamente adeguare alle esigenze del diritto. Il diritto è comunque elaborato dall’uomo. Le cause giuridicamente rilevanti non ci interessano.

· L’adeguamento della metodologia scientifica alle esigenze del diritto;

L’eziologia è lo studio delle cause dei fenomeni. L’eziologia è determinata da fattori endogeni (predisposizione genetica) e fattori esogeni (batteri). La patogenesi è la correlazione tra le cause e le malattie.

· L’eziologia (fattori endogeni ed esogeni) e la patogenesi;

Il problema principale è che spesso le cause sono tante e diverse. Allora in mezzo ad una molteplicità di fattori è difficile scindere la causa principale. In questo panorama è complicato separare la causa dalle concause. E poi la causa non è sempre separabile dalla concausa. La concausa è in generale una causa necessaria ma non sufficiente da sola a determinare l’evento.

· Il problema della molteplicità dei fattori e la concausa (causa necessaria ma non sufficiente da sola a determinare l’evento);

Noi ricerchiamo sempre la causa di rilevanza giuridica. La medicina legale deve adeguarsi a questa esigenza, perché riconoscono cause che a volte possono non avere rilevanza giuridica. Il criterio di imputazione delle cause prevede che un determinato evento può essere attribuito ad una o più azioni o con lo stesso responsabile o con responsabili diversi. La rilevanza giuridica di ogni causa al mondo va sempre vista caso per caso. Esiste in dottrina il momento sciogliente o liberatorio. Pensare che qualsiasi causa possa determinare l’evento a volte è rischioso.

· Causa di rilevanza giuridica e criterio di imputazione: un determinato evento può essere attribuito ad una o piu’ azioni od omissioni;

· Nesso tra azione/omissione e conseguenza di rilevanza giuridica (penale o civile);

La teoria che governa, nell’ambito del nesso di causalità materiale, il codice penale e l’ordinamento giuridico è quella della “conditio sine qua non”, o teoria condizionalistica. Questo significa che nel nostro ordinamento c’è il principio dell’equivalenza delle cause: per affermare che qualcuno è giuridicamente responsabile bisogna fare in modo che, eliminando la condotta messa in essere dal soggetto, l’evento non si sarebbe certamente verificato. Ma la certezza è difficile da avere. Il sistema presente è abbastanza severo.

· La “conditio sine qua non” (teoria condizionalistica o del von buri): perché sussista il rapporto causale giuridicamente rilevante e’ sufficiente che l’uomo abbia realizzato una condizione qualsiasi dell’evento, ponendo in essere un antecedente indispensabile per il verificarsi dello stesso;

· Il procedimento di eliminazione mentale o “ragionamento contro-fattuale”;

· L’equivalenza delle cause: l’azione umana può essere una soltanto delle cause possibili;

Il nostro ordinamento prende in considerazione anche l’elemento psicologico (dolo e colpa). La responsabilità è un concetto civilistico. Non si può rispondere penalmente della morte della persona che non si è neanche vista in faccia.

· Estensione del concetto di causa (severità del sistema) e correttivo dell’elemento psicologico del reato;

Un’altra teoria che governa alcuni sistemi stranieri è la sussunzione sotto leggi, che si avvicina molto di più alla metodologia biologica scientifica, perché ha alla sua base un criterio probabilistico. Il criterio probabilistico assume sempre più importanza, temperando la severità della teoria condizionalistica del nostro ordinamento. Se la certezza è indimostrabile, ci si può basare sull’elevata probabilità. Il 99% non è certezza, ma è una probabilità altissima. Alla scienza non si può chiedere di più. La giurisprudenza di oggi prende in considerazione anche l’alta probabilità. “Sussumere sotto leggi” significa giudicare quel comportamento alla luce di una legge scientifica che la governa.

· La sussunzione sotto leggi: criterio probabilistico;

· Il ricorso al criterio probabilistico nelle più recenti pronunce;

· Probabilità e possibilità in ambito scientifico;

· Limiti: casi nei quali non si hanno conoscenze scientifiche adeguate;

Anche questa teoria probabilistica ha una falla: c’è sempre un piccola probabilità di errore. Per questo nel nostro ordinamento sarebbe meglio contemperarla teoria condizionalistica con il criterio probabilistico. La causa deve essere giuridicamente rilevante però scientificamente parlando quella causa deve essere anche quantificata.

· Proposta di soluzione: contemperare la teoria condizionalistica con il criterio probabilistico;

Altra e ultima teoria è quella della causalità adeguata. E’ vigente negli ordinamenti portoghesi, spagnoli, tedeschi. La teoria della causalità adeguata dà una valutazione quantitativa. Qui l’azione deve essere proporzionata ed idonea. Si ragiona in termini di idoneità astratta sulla base dell’esperienza statistica. Non è statisticamente dimostrata un’alta percentuale, ma astrattamente presa in considerazione solo l’adeguatezza. Questo è un sistema a maglie eccessivamente larghe. Sebbene possa sembrare restrittivo, è molto facile dimostrare o sostenere che la causa non sia adeguata a provocare l’evento. La soglia di irresponsabilità del fatto si alza tantissimo. E’ facile portare esempi di fattispecie simili in cui la conseguenza non è stata la stessa. Questo è il rischio di questa teoria: l’ampliamento della irresponsabilità per straordinarietà ed imprevedibilità degli effetti.

· La teoria della causalità adeguata: l’azione deve essere proporzionata ed idonea a produrre l’effetto;

· Idoneità astratta sulla base della esperienza statistica (Germania, Spagna);

· Limite: ampliamento della irresponsabilità per “straordinarietà” ed imprevedibilità degli effetti;

· Le concause: fattori causali concorrenti a determinare l’evento ma non giuridicamente rilevanti;

· Preesistenti, sopravvenute (escludono il nesso di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento), simultanee.


LEZIONE 2

IL DANNO BIOLOGICO

Il concetto di danno biologico ha avuto storicamente una evoluzione molto lunga nel tempo ed è nato nel momento in cui s’è posta l’esigenza di dare un valore a un danno biologico, cioè alla salute dell’uomo. Verso la fine dell’Ottocento si cristallizza il concetto economico del danno biologico: il danno alla persona e alla sua salute va ristorato in quanto interrompe il lavoro dell’uomo che, lavorando, produce guadagno. Se ti impedisco di produrre reddito ti devo risarcire per il guadagno che non puoi avere più. Ma questo significherebbe che se si è disoccupati il danno alla salute non vale niente! Questo concetto è in totale contrasto con il dettato costituzionale. L’art. 32 prevede che la salute è un diritto fondamentale dell’individuo di interesse della collettività. Questo significa che, essendo un bene già riconosciuto a livello costituzionale, la salute va tutelata e risarcita proprio come tale, cioè come salute, indipendentemente dal guadagno, indipendentemente dal reddito. Il problema diventa allora capire cosa sia la salute. La salute può essere definita come “validità”. La validità è la capacità di fare, da intendere non in senso lavorativo ma in senso lato: capacità di adoperarsi nelle attività. In questo senso è “capacità di fare” anche il relazionarsi con gli altri, anche lo studiare, anche l’occuparsi di attività domestiche. Diverso da questo concetto è il concetto di benessere, molto più vasto, che l’OMS ha definito nel 1947 come “standard della salute dell’uomo”. Parametro di salute è “il completo benessere psichico, fisico e sociale”. Questo è un concetto molto più ampio e vasto. Oggi si cerca di indirizzarsi verso questo concetto, ossia di qualità di vita. Nei nostri paesi si tende alla salute come qualità di vita. Tuttavia, in senso giuridico è difficile adattarsi a questo concetto, perché tutelare un bene inteso in senso così ampio è veramente difficile. Per questo, in ambito medicolegale, ci si attiene alla valutazione del danno biologico inteso come danno alla validità, piuttosto che al benessere. In particolare, per danno biologico, intendiamo la menomazione dell’integrità psicofisica dell’uomo in sé e per sé, escludendo qualsiasi riferimento al parametro reddituale. Il valore dell’uomo è sempre lo stesso. Questo concetto non è scritto da nessuna parte. Oggi non abbiamo una norma giuridica che definisca esattamente cosa sia il danno biologico. L’obbligo del risarcimento da danno biologico discende dal combinato disposto dell’art. 32 della costituzione e dell’art. 2043 del codice civile.

· Dal concetto meramente economico alla tutela della salute: la validità (capacità di fare) ed il benessere [definizione OMS => qualità di vita => dettato Costituzionale (art. 32): la salute come “diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività”];

· Adattabilità alla norma giuridica;

· Il danno biologico è la menomazione dell’integrità psico-fisica dell’uomo in sé e per sé (danno-evento): combinato disposto art 32 Cost e 2043 CC (“risarcimento per fatto illecito: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”);

Quando parliamo di danno biologico distinguiamo due parti di danno. Il danno biologico vero e proprio è il danno-evento, cioè la diretta conseguenza dell’azione od omissione che ha provocato il danno stesso. C’è poi un danno conseguenza, che non è il danno biologico. Ritorna al concetto di uomo come colui che produce reddito. C’è un danno patrimoniale che si compone di due elementi: danno emergente e lucro cessante. Una cosa è risarcire il danno evento (es.: rottura dell’omero), un’altra è risarcire le spese successive al danno (es.: spese mediche di riabilitazione). Un’altra cosa ancora è il lucro cessante: il mancato guadagno. C’è poi un danno morale che tende a risarcire il pretium doloris, cioè il patimento, il patema d’animo dell’uomo correlato al danno subìto. In quel senso ciò viene valutato in via equitativa dal giudice. Si deve valutare la natura e l’entità delle lesioni. Oggi esiste un riferimento legislativo solo per le menomazioni micro permanenti. Con un decreto ministeriale del ministero della salute sono state definite con tabelle le invalidità micro permanenti (che vanno dall’1 al 10%, ponendo come 100% l’integrità). Per tutti gli altri casi non esiste una tabella normativa di riferimento. Dal 2001 l’INAIL ha adottato il parametro del danno biologico per valutare l’inabilità derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale (in questi parametri la valutazione va dallo 0 al 100%). Questo parametro non ha un valore civile perché riguarda solo l’ambito specifico degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Oggi, dai medici legali, sono adottate delle tabelle di riferimento orientative. Questo significa che poi è lasciato alla discrezionalità del singolo professionista adeguarsi o meno a quelle tabelle. Una quantificazione perfetta di ogni menomazione è impossibile.

· Danno-conseguenza: danno patrimoniale (danno emergente: spese; e lucro cessante) e danno morale (“pretium doloris” in via equitativa);

· Valutazione del danno biologico: natura/entità lesioni, verifica nesso di causa, inabilità temporanea e permanente + eventuale lavorativa specifica;

Va valutata sempre la natura delle lesioni e il nesso di causa tra gli eventi e il danno rilevabile. Il danno può portare ad una inabilità temporanea o permanente. L’inabilità permanente è la componente più significativa del danno biologico, ed economico. Per convertire il danno biologico in quantità economica si fa uso di determinate tabelle, che prendono in considerazione il sesso e l’età (le donne hanno una speranza di vita maggiore degli uomini).

· Lo stato anteriore: casi in cui aggrava il danno (immunodeficienza); casi in cui viene aggravato dal danno (colpo di frusta e anchilosi del rachide).


PERCOSSE E LESIONI PERSONALI

Esiste un parallelismo tra il danno biologico in ambito civilistico e le lesioni in ambito penalistico. Dello stesso fatto può derivare una richiesta di risarcimento danni e un’accusa per lesioni. Il titolo XII parla di diritti contro la persona. Le percosse sono un’azione dolosa attiva. Importante è la distinzione tra percosse e lesioni. Le percosse sono necessariamente dolose, non colpose; sono necessariamente attive, non omissive. Le lesioni possono essere anche colpose ed omissive (es.: omissione di atti terapeutici). La punibilità è a querela della persona offesa. L’alternativa a ciò è la procedura d’ufficio. La percossa consiste nel patimento momentaneo causato dall’azione dolosa di qualcuno che non crea lesione.

Titolo XII del libro II CP: delitti contro la persona (contro la vita e l’incolumità);
· 581 c.p.: chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 600000…

· Condotta dolosa e attiva, assenza di malattia, punibile a querela.

LESIONI PERSONALI

La cosa importante è che venga cagionata una malattia. Per malattia si intende un evento peggiorativo di uno stato anteriore. C’è una classificazione quantitativa (inferiore o superiore a 20 giorni). La lesione si può cagionare sia dolosamente che colposamente, sia attivamente che omissivamente.

· 582 c.p.: chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo e nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni, e non concorre alcuna delle aggravanti prevenute dagli art 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell’ultima parte dell’art 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

· E’ dunque rilevante l’esito della condotta: la malattia;

· Lesione dolosa o colposa, condotta attiva o omissiva;

Per malattia intendiamo sempre un processo evolutivo: qualcosa che inizia, ha una durata e termina. La malattia può essere seguita da una terapia. Se l’esito finale di una malattia è la morte, non siamo più in ambito di lesioni personali ma di omicidio. Anche in questo caso l’esigenza giuridica è quantizzare la lesione prodotta. L’art. 583 contempla circostanze aggravanti, laddove si usino “armi o mezzi insidiosi”.

· Malattia: modificazione peggiorativa dello stato anteriore, che si ripercuote sulla vita organica e di relazione, a carattere dinamico (processo evolutivo);

· Valutazione quantitativa e qualitativa, rapporto con la condotta attiva o omissiva (nesso di causalità materiale).

Sulla base del 582 e 583 le lesioni vengono classificate come segue. In questo caso il ragionamento per analogia non si fa. La durata della malattia si desume dalle certificazioni mediche. “Mettere in pericolo la vita della persona offesa” significa ledere e documentare la lesione di tre funzioni principali: cardiovascolare, respiratoria, del sistema nervoso centrale. Per “organo”, in senso giuridico, si intende una funzione, cioè un apparato. Se perdo un rene ma l’altro rene riesce a compensare la perdita del primo, non si perde l’organo (la funzione), lo si indebolisce.

LESIONI PERSONALI
Classificazione:
· Lesione lievissima se la malattia è inferiore o uguale a 20 giorni;
· Lesione lieve se la malattia è compresa tra 20 e 40 giorni;
· Lesione grave se la malattia o la capacità di attendere ad ordinarie occupazioni è superiore a 40 giorni o se malattia mette in pericolo la vita della persona offesa o produce l’indebolimento (fino 90%) permanente di un senso o di un organo (organo inteso come funzione);
· Lesione gravissima se la malattia certamente o probabilmente insanabile (es.: neoplasia del polmone) o perdita (maggiore del 90%) di un senso o di un arto (amputazione, paralisi) o mutilazione che renda l’arto inservibile (mano, piede) o perdita dell’uso di un organo o perdita della capacità di procreare (capacità naturale di dare alla luce un neonato vivente) o permanente e grave difficoltà della favella (parlare o farsi comprendere) o deformazione ovvero sfregio permanente del viso (rendendo difficile il relazionarsi con gli altri);

Abbiamo detto che esistono lesioni personali punibili a querela della persona offesa e lesioni personali punibili con procedura d’ufficio. In queste ultime sussiste per il medico l’obbligo di referto, cioè di compiere un rapporto, nei confronti dell’autorità giudiziaria.

Obbligo di referto o procedura d’ufficio se:
· La lesione è volontaria e di durata superiore a 20 giorni o se inferiore a 20 giorni ma preveda aggravanti (583 c.p. e 585 c.p.);
· La lesione colposa (imperizia, imprudenza, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) grave o gravissima derivante da inosservanza di norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro o che provochi malattia professionale o che sia stata cagionata dall’inosservanza di norme per la tutela dell’igiene del lavoro.


LEZIONE 3

L’omicidio risponde sempre alla logica della tutela del bene vita. Dal punto di vista concettuale si distingue un omicidio da un assassinio. Un assassinio ha insito in sé un carattere di particolare macchinazione e premeditazione. Tuttavia il nostro ordinamento giuridico non distingue l’omicidio dall’assassinio. L’omicidio è l’uccisione di un uomo. Importanti sono gli elementi psicologici (capacità di intendere e volere). L’omicidio solitamente ha un movente, ossia il motivo che spinge qualcuno ad uccidere. La dinamica è il modo in cui è avvenuto l’omicidio. La fenomenologia dell’omicidio è l’analisi statistica e sociologica collegata all’omicidio. In quanto a elemento psicologico del reato si distingue l’omicidio doloso e l’omicidio colposo. Nell’omicidio colposo non si ha la volontà di uccidere. Questo vale come per le lesioni personali. Nell’omicidio c’è anche la categoria dell’omicidio preterintenzionale: non c’era la volontà di uccidere bensì di ledere, e le lesioni sono sconfinate nell’evento morte.

OMICIDIO

· Tutela del bene VITA;

· Movente, dinamica, fenomenologia dell’omicidio;

Nell’omicidio doloso si stabilisce solo un minimo di pena. L’omicidio doloso prevede, oltre l’intenzione, l’idoneità dei mezzi (ad es. un’arma). L’idoneità dei mezzi va valutata caso per caso. Esistono anche molti mezzi impropri con cui provocare l’omicidio. Cagionare, nel codice penale, significa “provocare volontariamente”.

· Art 575 c.p. (Omicidio doloso): “chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”;

· Intenzione, idoneità dei mezzi, effetto letale;

Altro elemento psicologico importante è la premeditazione. Un omicidio premeditato è un omicidio doloso. La premeditazione è un’aggravante. C’è premeditazione quando si pianifica l’omicidio, si creano macchinazioni, trappole, inganni.

· Dolo, colpa, preterintenzione, premeditazione;

OMICIDIO: LE AGGRAVANTI:
· MOTIVI ABIETTI O FUTILI
· CRUDELTA’, SEVIZIE, commesse sulla vittima prima che morisse
· PREMEDITAZIONE
· CONTRO ASCENDENTE (padre, madre) O DISCENDENTE (figlio) O AFFINE (fratello, sorella)
· MEZZO VENEFICO O INSIDIOSO
· OCCULTAMENTO di altro reato O IMPUNITA’ DI ALTRO FATTO, PROFITTO per se stessi
· LATITANTE O ASSOCIATO A DELINQUERE CHE SI SOTTRAE ALL’ARRESTO O SI PROCURA MEZZI DI SUSSISTENZA IN LATITANZA
· VIOLENZA SESSUALE
· Preterintenzionale (art. 584 c.p.): “chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 (percosse) o 582 (lesione personale) cagiona la morte di un uomo”;
· Colposo (589 c.p.): imperizia (inesperienza), imprudenza (sottovalutazione), negligenza (superficialità) o inosservanza di regolamenti, ordini o discipline (ogni norma vigente nell’ordinamento).

Tra le lesioni personali e l’omicidio preterintenzionale c’è il tentato omicidio.

SUICIDIO

Il suicidio è l’atto con cui un uomo si toglie la vita. Il tentato suicidio non è punito per non mettere in una condizione peggiore il soggetto che ha tentato il suicidio. Alla base del suicidio c’è uno stato di malattia. Non c’è il controllo della persona sulla sua volontà. C’è comunque una punibilità negli altri ordinamenti perché il fatto è antisociale. L’unico comportamento relativo al suicidio previsto come reato è l’istigazione al suicidio.

· Non è punito come reato il tentativo di suicidio;

· Inefficacia della pena come deterrente e rischio di maggiore preordinazione della morte;

· Il suicidio come fatto antisociale ma non antigiuridico (stato di non dominio della volontarietà);

· Punizione dell’istigazione.

INFANTICIDIO

L’infanticidio è l’uccisione di un neonato. Perché distinguere un infanticidio da un omicidio. La legge è del 1981. Il 1978 è l’anno della 194. Il 1975 è l’anno del divorzio. La legge 42 ha riformulato l’art. 578, prevedendo che l’infanticidio si verifica solo in condizioni di abbandono materiale e morale. L’infanticidio non è un aggravante dell’omicidio. L’infanticidio riguarda soltanto la madre che, in condizioni di abbandono morale e materiale connesse al parti, uccide il figlio appena nato o nascente. Per abbandono morale si intende l’emarginazione sociale. Il parto è il periodo che va dal travaglio (contrazioni uterine, rottura delle membrane, periodo dilatante, periodo espulsivo) alla uscita del neonato dal corpo della donna. La gravidanza, per essere connessa a questa fattispecie, deve essere durata più di 180 giorni (6 mesi). Se la durata è minore si rientra nella categoria dell’aborto. Si parla di infanticidio solo se c’è il parto. La capacità civile si acquista con la nascita. Questi articoli tutelano la persona. Tutelano anche il feto, ma il feto non è ancora nato. Tuttavia nel nostro ordinamento il feto viene tutelato, in alcuni casi (come questo), come persona. La condizione di abbandono materiale e morale corrisponde ad uno shock psichico connesso causalmente al parto. “Immediatamente dopo il parto” significa “pochi minuti dopo il parto. In questo lasso di tempo si ritiene che debba prevalere l’istinto materno.

· Legge 42 del 5/8/1981 ha riformulato l’art 578 c.p.: infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale: “la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da 4 a 12 anni. A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno…”;
· Parto: travaglio, rottura membrane, periodo dilatante, periodo espulsivo; la gravidanza deve durare almeno 181 giorni; se meno, si tratta di aborto;

· Shock psichico soltanto nell’immediatezza del parto e “istinto di maternità”;

· Il feto non ha capacità civile eppure la sua VITA viene tutelata come se fosse “persona”;

Il feto si può uccidere immediatamente dopo il parto o durante il parto. Per dimostrare se il feto ha iniziato a respirare si usano le docimasie. Le docimasie più importanti sono quelle polmonari. Le docimasie polmonari servono per verificare il neonato è riuscito a respirare. La respirazione viene ritenuto atto vitale. Si può dare il caso che la madre non consenta la respirazione al feto che è tuttavia uscito fuori dall’utero. La donna può far scivolare il bambino in una bacinella d’acqua. Le docimasie sono anche non polmonari.

· E’ comunque sempre necessario dimostrare che il feto o il neonato fossero vivi => DOCIMASIE;

· DOCIMASIE: dal greco “docimazo” ovvero “verifico”: docimasie polmonari (il feto ha respirato?) e non polmonari (ad esempio la madre può far scivolare la testa del feto dall’orifizio vaginale ad una bacinella di acqua non consentendogli di respirare; la respirazione è sempre segno vitale, ma a volte vi può essere stata vita senza respirazione):

Gli alveoli, al momento della nascita, sono chiusi, pieni di liquido amniotico. Al momento della nascita gli alveoli si espandono e contengono aria. L

· Polmonari: metrica (studia l’espansione torace), radiologica (ai raggi X), diaframmatica (si verifica l’abbassamento della cupola diaframma), ottica (si notano visivamente i polmoni ben espansi nel torace), galenica (il polmone che non ha respirato viene messo in acqua e affonda), palpatoria (polmone soffice se ha respirato), istologica (distensione alveoli);

· Non polmonari: studio della placenta, dell’apparato gastrointestinale, auricolare, renale, batterica (coli nell’intestino).


VIOLENZA SESSUALE

Nell’evoluzione dell’ordinamento si intendono per violenza sessuale anche nuove fattispecie, al fine di garantire in toto la libertà personale e il bene salute. Sono state ricomprese nella violenza sessuale anche le molestie sessuali. Prima questo reato era ricompreso nella categoria “delitti contro la moralità pubblica”. Oggi viene ricompreso nella categoria “delitto contro la persona e contro la libertà personale”. Prima esistevano gli atti di libidine violenta e la congiunzione carnale violenta. La distinzione tra i due reati era nella presenza o meno di congiunzione carnale, cioè l’atto sessuale vero e proprio. Oggi viene sanzionato come violenza sessuale ogni comportamento che miri alla soddisfazione di istinti sessuali in violazione del libero convincimento di ciascuno. Una mancanza di consenso a qualsiasi atto che alluda alla sfera sessuale è violenza sessuale. Il termine “violenza” non implica solo violenza fisica, ma anche psichica. Il consenso della vittima deve essere sempre assente, altrimenti non c’è violenza.

· Prima delitto contro la moralità pubblica ora contro la persona e la libertà personale;

· Prima atti di libidine violenti e congiunzione carnale violenta; ora non importa che vi sia stata o meno congiunzione carnale, viene sanzionato ogni comportamento che miri alla soddisfazione di istinti sessuali in violazione della libertà personale della vittima;

· Sempre necessario l’elemento della violenza: fisica, psichica o per abuso di autorità;

· Sempre assente il consenso della vittima (che sia la moglie, la prostituta o altra persona);

· Segni sulla vittima: psichici e fisici.

· 609 bis c.p.: “chiunque, con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona…”

· 609 quater c.p.: Violenza sessuale presunta: se gli atti sessuali sono compiuti con minore di anni 14; o di anni 16 se il colpevole è l’ascendente o il genitore, il tutore o chi avesse responsabilità o conviva col minore; si dà per scontato che non vi fosse valido consenso, senza bisogno di segni obiettivi.
· Violenza sessuale abusiva: abuso della propria autorità o della inferiorità psichica o fisica della vittima; l’eventuale consenso della vittima non ha alcun valore.

· 609 ter c.p.: AGGRAVANTI (reclusione da 6 a 12 anni): 1) se c’è violenza sessuale su minore di anni 14 o su minore di anni 16 se il colpevole è l’ascendente, il genitore o il tutore; 2) uso di armi o di sostanze alcooliche, narcotiche o stupefacenti; 3) se il colpevole si finge pubblico ufficiale o fa travisare la sua identità; 4) su persona sottoposta a restrizione della propria libertà personale. Reclusione da 7 a 14 anni se la vittima è minore di anni 10 (pedofilia).
· 609 sexies c.p.: se la vittima è minore di anni 14 il colpevole non può mai invocare a propria discolpa l’ignoranza della persona offesa.

· 609 quinquies c.p.: reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque compie atti sessuali in presenza di minore di anni 14 al fine di farlo assistere (corruzione di minore).

· 609 oxties c.p.: violenza sessuale di gruppo: reclusione da 6 a 12 anni.

· Tutti i delitti relativi alla violenza sessuale sono punibili a querela della persona offesa che può essere proposta entro 6 mesi (per dare alla vittima la possibilità di riprendersi dallo stato di shock immediato). La querela è irrevocabile. Lo è affinché la donna non finga di aver subito la violenza, ma sia effettivamente una vittima. Nella violenza sessuale presunta e nella abusiva si procede d’ufficio.


LEZIONE 4

La legge del 1993 definisce come morte l’interruzione della funzione cardiorespiratoria e soprattutto delle funzioni dell’encefalo, quelle che riguardano le funzioni vitali.

MORTE

· La morte come processo biologico;

· Funzione cardiorespiratoria e sistema nervoso centrale (encefalo);

Il regolamento di polizia mortuaria presiede all’autopsia. E’ necessario che un cadavere rimanga in osservazione per 24 ore prima che si possa procedere a qualsiasi attività sul cadavere (autopsia, seppellimento). Si attendono 24 ore per verificare che la persona sia effettivamente morta, e non stia in uno stato di morte apparente. Oggi è pressoché impossibile seppellire qualcuno ancora vivo. Questo termine può essere ridotto in casi di morte palese, o per intervento dell’autorità sanitaria (ASL). Il sindaco rappresenta l’autorità sanitaria locale. L’autorità giudiziaria competente è l’autorità giudiziaria inquirente (il pubblico ministero, la procura della repubblica).

· DPR 10 settembre 1990 n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria): attesa di 24 ore; riduzione per intervento del Sindaco (Autorità sanitaria locale);

Il medico necroscopo ha obbligo di referto in caso di rischio causato da malattie infettive e diffusive. Se non lo fa c’è omissione di referto. Ovunque muoia la persona, c’è sempre bisogno che qualcuno constati il decesso e le cause di morte. Qualsiasi medico può constatare il decesso. E’ necessario, prima di poter procedere al seppellimento, che si dicano le cause di morte, comunicate dal medico. Il medico dovrà compilare un certificato su un modello prestabilito. La constatazione di decesso si fa in carta intestata del medico che fa l’accertamento. Il modulo ISTAT serve per finalità statistica, ma ha anche finalità giuridica. E’ un modello prestampato con caselle da compilare e prevede due parti: una per la morte naturale e una per la morte violenza. Questa constatazione, nel caso in cui nessun medico la possa fare, viene fatta dal medico necroscopo. L’autopsia, in quanto riscontro anatomopatologico delle cause di morte, Si procede alla sezione del cadavere quando non si conoscono le modalità della morte. Il riscontro diagnostico è la ricerca delle cause di morte, compiuto dall’anatomopatologo. Viene denunciata poi al sindaco la causa di morte. Se l’anatomopatologo riscontra elementi particolari (foro di proiettile) si deve fermare, non può terminare l’autopsia e deve avvertire l’autorità giudiziaria competente che dovrà disporre l’autopsia giudiziaria, compiuta dal medico legale. I suoi risultati sull’ora, cause, mezzi della morte sono trasmessi all’autorità giudiziaria competente (la procura della repubblica). Mentre il riscontro diagnostico è teso solo a trovare le cause della morte, l’autopsia giudiziaria compie un accertamento utile per raccogliere tutti gli elementi necessari ad una eventuale indagine. L’autopsia giudiziaria non si compie se c’è un medico che certifica le cause di morte.

· Visita del medico necroscopo (ASL) => morte naturale o morte violenta; constatazione del decesso e cause di morte (certificato ISTAT), autopsia (anatomo-patologo, riscontro diagnostico all’Autorità sanitaria), autopsia giudiziaria (compiuta dal medico legale per l’Autorità giudiziaria);

· Solo dopo la conoscenza delle cause di morte è possibile avere il nulla osta al seppellimento.

SOPRALLUOGO ED AUTOPSIA

Il sopralluogo giudiziario (ne prende parte la polizia giudiziaria e il medico legale) è un’indagine condotta col rinvenimento di un cadavere per la raccolta degli elementi probanti. Si deve fare il sopralluogo a mente pulita. Fare il sopralluogo avendo già in testa cosa è successo, quale è il reato, è un errore fatale per le indagini. Fare un sopralluogo con un’ipotesi già esistente porta a raccogliere solo gli elementi che supportano questa ipotesi. Questo è il più grande errore che si compie nelle indagini. Le foto si compiono prima inquadrando il generale e poi scendendo sul particolare. Avere solo un particolare è inutile perché è un elemento impossibile da localizzare. Tutte le foto e segnalazioni vanno catalogate con lettere e numeri, possibilmente con riferimenti metrici. Se un particolare è ritenuto importante, è opportuno collocare un’unità di misura nei pressi del particolare. Il sopralluogo si fa in modo centripeto. Il centro del sopralluogo è la vittima. Il cadavere è l’ultimo elemento da raggiungere. A volte può essere sufficiente l’esame esterno del cadavere, oppure si procede alla sezione del cadavere. Le finalità possono essere identificative. Il medico legale deve individuare l’epoca, le cause e i mezzi della morte. Il medico legale può usufruire degli esami istologici (vetrini da organi sezionati), tossicologici (prelievo di liquidi: sangue, bile, urine, umor vitreo dell’occhio), genetici (DNA).

· SOPRALLUOGO: RACCOLTA DI TUTTI GLI ELEMENTI DISPONIBILI E LORO CATALOGAZIONE E FOTORIPRODUZIONE; DAL GENERALE AL PARTICOLARE, DALLA PERIFERIA VERSO IL CENTRO;
· ESAME ESTERNO DEL CADAVERE ED AUTOPSIA: FINALITA’ IDENTIFICATIVE; EPOCA CAUSE E MEZZI DELLA MORTE; ESAMI ISTOLOGICI, TOSSICOLOGICI, GENETICI;

CRONOLOGIA DELLA MORTE

Alcuni dei fenomeni mortali avvengono prima del decesso, altri fenomeni avvengono dopo il decesso e vengono chiamati “fenomeni postmortali”. Analizziamo gli elementi a disposizione del medico legale per giudicare quando il cadavere è morto.

· Fenomeni abiotici immediati (abiotici, cioè che non riguardano la vita):
· Perdita coscienza
· Perdita del tono muscolare
· Perdita del circolo e del respiro

· Fenomeni abiotici consecutivi:
· Raffreddamento (in 18/24 h si adegua alla temperatura dell’ambiente). Può essere influenzato da fattori intrinseci (febbre, ipotermia, etc.) o estrinseci (temperatura, umidità etc.). Nelle prime tre ore c’è a perdita di circa mezzo grado l’ora, successivamente la perdita è più lenta.
· Disidratazione (modificazioni del bulbo oculare)
· Ipostasi: macchie rosso-vinose dovute a stravaso ematico; migrabilità seguita da fissità. Dopo la morte i vasi sanguinei vanno in decomposizione. Il sangue esce dai vasi sanguinei e il sangue crea macchie. Le ipostasi si formano subito. Dopo 6 ore possono essere viste. Dopo 72 ore le ipostasi si fissano.
· Acidificazione (accumulo di acidi residui dal catabolismo)
· Rigidità cadaverica: inizialmente c’è un rilasciamento muscolare, poi c’è il rigor mortis e infine risoluzione della rigidità (dopo 48 ore).
· Fenomeni trasformativi:
· Putrefazione
· Dovuta alla degradazione e distruzione dei tessuti da parte di batteri (interni ed esterni)
· Periodo cromatico (corpo diventa verde, per decomposizione dell’emoglobina)
· Periodo enfisematoso: rigonfiamento per accumulo di gas
· Periodo colliquativo: disfacimento totale della salma consistente nella fusione dei tessuti
· Scheletrizzazione (3-5 anni)

· Mummificazione (climi caldi asciutti e ventilati), saponificazione (se il cadavere rimane per molto tempo in acqua e umidità), corificazione (trasformazione della cute, in bara di metallo, che diviene simile a cuoio)

· Fauna e flora (cadavere aggredito da funghi, mosche)


LEZIONE 5

COLPEVOLEZZA ED IMPUTABILITA’

· Art 42 c.p.: nessuno può essere punito per un’azione od omissione prevista dalla legge come reato se non l’ha commessa con COSCIENZA E VOLONTA’;

· FISICA: nesso di causalità materiale tra condotta ed evento;

Per avere la punibilità di qualcuno, è essenziale la dimostrazione della colpevolezza del reo. Dal punto di vista psichico si individua l’esistenza della coscienza e della volontà. Una volta che si stabilisce l’eventuale colpevolezza del reo, bisogna verificare se esiste l’imputabilità.

· PSICHICA: colpevolezza del reo;

· Il reo è imputabile?
· Art 85 c.p.: nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere;

La mancanza o della capacità di intendere o della capacità di volere rende la persona non imputabile.

· L’IMPUTABILITA’ va verificata non solo al momento in cui è commesso il fatto, ma anche nel momento dell’accertamento giudiziario, e nel momento dell’esecuzione della sanzione penale;

Il vizio di mente (totale o parziale) esclude l’imputabilità. L’imputabilità è sempre presunta. L’eventuale verifica verte sulla non imputabilità. La colpevolezza e la volontà sono due piani diversi.

· La imputabilità cessa se vi è un riconoscimento clinico di infermità da cui deriva il vizio di mente, totale o parziale.

IMPUTABILITA’

Sono imputabile se mi rendo conto di modificare la realtà circostante. Stiamo parlando di caratteristiche veramente generali, condivise da tutti.

· Capacità di intendere: coscienza e consapevolezza di sé e della realtà che circonda; capacità di capire sé stessi rispetto alla realtà circostante; interdipendenza e comunicazione tra sé e realtà; capacità di intervenire sulla realtà modificandola e cioè CAUSANDO una qualche modificazione della stessa; della capacità di intendere e volere fa parte anche il “senso critico” ovvero la capacità di giudizio, scelta del comportamento da tenere;

C’è una differenza tra la capacità di volere è la volontà. Una persona può essere idonea a volere e non volere. Oppure una persona che non è idonea a volere non può volere.

· Capacità di volere: idoneità del soggetto a volere quel comportamento e quelle conseguenze; per volere è necessario il buon funzionamento di alcune fasi: fase sensoriale o percettiva (sentire con i 5 sensi), fase ideativa (associazione di pensieri che portano alla scelta), fase deliberativa (calcolo dei pro e dei contro per compiere o meno l’atto), fase decisionale, fase esecutiva. Importanza dei fattori stimolanti dell’inibizione (status, condizione economica, circostanze, contesto); sulla fase decisionale influisce molto la certezza della pena. Se esiste una pena certa si viene inibiti dal desiderio illecito.

Bisogna verificare la non imputabilità. Per essere giudicati non imputabili è necessaria una causa patologica (infermità o vizio di mente). C’è sempre qualche eccezione per i minorenni. Chi non è maggiorenne può non aver sviluppato completamente la capacità di valutare la ricaduta delle proprie azioni sulla realtà e sulle persone. Per il minore di anni 14 l’imputabilità è sempre esclusa e non si ammette prova contraria. Ciò è giusto? Forse non più. Oggi un ragazzo di 14 anni si sviluppa molto più precocemente rispetto a prima. Tra i 14 e i 18 anni l’imputabilità viene valutata caso per caso. Le clausole di esclusione dell’imputabilità tra il minorenne con più di 14 anni si possono individuare cause non patologiche (personalità, educazione, contesto, ambente). Queste scusanti valgono solo per il minorenne con più di 14 anni.

· Soggetto maggiorenne: imputabilità presunta => per escluderla sempre causa PATOLOGICA; minore di anni 14: sempre esclusa senza ammissione di prova contraria; tra 14 e 18 anni: accertamento caso per caso => cause di esclusione non patologiche (personalità, educazione, ambiente).


VIZIO DI MENTE
TOTALE O PARZIALE

Il vizio di mente rende non imputabile. In questi casi non c’è capacità di intendere e di volere.

· Art 88 c.p.: (vizio totale di mente) non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità,in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere.

· Art 89 c.p.: (vizio parziale di mente) chi, nel momento in cui ha commesso il fatto,era per infermità in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato ma la pena è diminuita.

Chi deve indagare sulla capacità di intendere e volere del reo deve dare un giudizio storico: osservando qualcosa che si presenta ai suoi occhi oggi dovrà dare un giudizio che attiene al passato. Dovrà verificare l’eventuale possibilità che un’infermità rilevata oggi fosse già presente al momento in cui il fatto è stato commesso tale da rendere non imputabile il soggetto stesso. E’ molto difficile dare un giudizio storico.

Ø => GIUDIZIO STORICO

E’ inoltre difficile stabilire una connessione tra l’infermità e il reato. Non necessariamente essere malati costituisce il presupposto della non imputabile. Non si è in astratto imputabile o meno. Si è imputabili o meno solo ed esclusivamente per quel determinato fatto. Si tratta di vedere come l’infermità mentale possa influire sulla condotta del reo in quel reato. Un soggetto schizofrenico che teme di essere perseguitato da un soggetto può essere ritenuto imputabile se commette un furto in banca. Deve esserci connessione tra la patologia e il reato.

Ø => CONNESSIONE TRA PATOLOGIA E REATO

· Gli stati emotivi o passionali non sono mai rilevanti ai fini della imputabilità (art 90 c.p.);

VIZIO DI MENTE

L’ubriachezza totale o parziale, causata da caso fortuito o forza maggiore, può generare un vizio totale e parziale di mente. L’ubriachezza preordinata aumenta la pena. L’ubriachezza volontaria non diminuisce l’imputabilità. L’ubriachezza abituale aumenta la pena. L’uso abituale di stupefacenti aumenta la pena. La cronica intossicazione da alcool e stupefacenti è malattia, e non rende imputabili. La malattia è stabilita dall’insorgenza di una crisi d’astinenza, cioè dalla necessità di ricorrere alla sostanza d’abuso. Il tossicodipendente non è imputabile.

UBRIACHEZZA:
· Caso fortuito o forza maggiore (art. 91 c.p.): vizio totale (ubriachezza piena) o parziale
· Ubriachezza volontaria o preordinata (art. 92 c.p.): non diminuisce imputabilità, se preordinata aumento di pena
· Ubriachezza abituale (art. 94 c.p.): aumento di pena. Idem per sostanze stupefacenti
· Cronica intossicazione da alcool o stupefacenti: riconosciuta all’art. 95 c.p. come malattia: non imputabile

PERICOLOSITA’ SOCIALE

Il nostro ordinamento è improntato su due binari. Nel primo, all’imputabilità presunta si stabilisce la colpevolezza, facendo seguire la pena. L’altro binario è quello della pericolosità sociale. Nel momento in cui una persona è ritenuta non imputabile di un reato, il giudice, a sua discrezione, può chiedere una consulenza per indagare la pericolosità sociale del reo. Se il soggetto ha una malattia mentale ma non è pericoloso per la società, allora non risponde del reato e non gli viene comminata nessuna pena; se è pericoloso per la società gli viene applicata la c.d. misura di sicurezza. Le misure di sicurezze sono molte: quella che ci interessa è la reclusione in Ospedale Psichiatrico Giudiziario. Fino al 1982 il reo infermo doveva rimanere per forza in OPG. La persona non può uscire dall’OPG se non è stata dichiarata guarita. La reclusione in OPG non è una pena. Non si va in OPG perché colpevole di reato, ma perché socialmente pericoloso. Se il vizio è parziale, la pena è diminuita. Il reo sconta una parte della pena in carcere e alla fine si ricorre al giudizio sulla sua pericolosità sociale. Se viene ritenuto non pericoloso sarà libero. Se sarà ritenuto pericoloso, sarà applicata la misura di sicurezza. Non esistono molti OPG in Italia (Aversa, Castiglione delle Stiviere).

· IMPUTABILITA’ => COLPEVOLEZZA => DETENZIONE/PENA

· PERICOLOSITA’ SOCIALE => MISURA DI SICUREZZA

Fino al 1982 (pronunce di Corte Costituzionale) il reo infermo di mente doveva per forza essere ricoverato in ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) e lì doveva rimanere fino alla scadenza della “pena” prevista;

Dal 1982 (legge Gozzini del 1986):
- Se c’è vizio totale di mente il Giudice PUO’ chiedere il giudizio sulla pericolosità sociale del reo (per sé e per gli altri) ed eventualmente applicare la misura di sicurezza del ricovero in OPG a tempo indeterminato, ovvero fino alla guarigione clinica della malattia.
- Se vizio parziale la pena è diminuita e quando il reo la ha scontata si riesamina la sua pericolosità sociale per l’eventuale applicazione di misura di sicurezza.


LEZIONE 6

CAPACITA’ CIVILE

La capacità giuridica si acquista con la nascita (completa fuoriuscita dall’alveo materno di un feto vivo e che respira) e si perde con il decesso. L’infanticidio (depenalizzato) si ricollega abbastanza a questa fattispecie. Ma se il viene ucciso il bambino durante il parto, non avendo ancora respirato, allora non ha acquisito la capacità giuridica (?).

CAPACITA’ GIURIDICA e CAPACITA’ DI AGIRE

· Capacità giuridica: si acquisisce con la nascita e si perde con il decesso. Recita l’art 1 CC: “i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”, intesa come completa fuoriuscita dall’alvo materno di un feto vivo e cronologicamente vitale (la gestazione deve essere durata più di 180 giorni) che abbia respirato. Acquisire la capacità giuridica significa essere soggetto di diritto ovvero “persona”;

La maggiore età penalistica inizia ad avvertirsi ai 14 anni. La maggiore età civilistica scatta dai 18 anni. Questo perché è più complesso intendere i procedimenti patrimoniali piuttosto che i concetti del bene e del male. Unica eccezione è il lavoro (si può lavorare prima dei 18 anni). Riassumendo, la capacità di intendere e volere in ambito penalistico è molto generale e più istintiva e può essere minata solo da una patologia veramente seria; la capacità d’agire in senso civilistico è più complessa e molto meno intuibile e può essere minata da infermità molto meno gravi.

· Capacità d’agire: sancita dall’art 2 c.c. è fissata al compimento della maggiore età (18 anni): maturità intellettiva nella conoscenza della legge, delle sue ricadute sulla vita quotidiana, degli “affari” patrimoniali, etc. In sostanza riguarda strettamente la conoscenza delle norme giuridiche e l’idoneità a compiere consapevolmente gli atti della vita ordinaria in una società secondo le finalità del diritto. Unica eccezione viene fatta per il lavoro: “sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro”.
· Capacità d’agire: si notino le differenze con quanto previsto dal codice penale in materia di imputabilità (presunzione assoluta di non imputabilità al di sotto dei 14 anni e non dei 18): è diverso riconoscere la differenza tra “bene” e “male” che non comprendere tutte le ricadute delle leggi patrimoniali che governano la vita di una società.

INTERDIZIONE ED INABILITAZIONE

· La capacità d’agire si può perdere temporaneamente o permanentemente o si può ridurre in conseguenza di infermità gravi (interdizione) o meno gravi (inabilitazione). Questi stati possono anche non essere permanenti.

INTERDIZIONE

L’interdetto non può contrarre matrimonio, non può stipulare contratti. Viene nominato un tutore che provvede alla gestione dei suoi interessi e delle sue necessità. Parliamo di fatti di ordinaria amministrazione. L’interdetto nulla può dal punto di vista civilistico. Ogni decisione deve essere presa dal tutore.

· L’art 415 c.c. prevede una speciale tutela per chi al compimento del 18° anno di età non abbia raggiunto sufficiente maturità mentale o la perda (totalmente) successivamente;

· Art 414 c.c.: “Il maggiore di età ed il minore emancipato i quali si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, (devono essere interdetti. L’interdizione comporta la perdita della capacità d’agire) sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”;
· L’interdetto non può contrarre matrimonio, stipulare contratti etc. Un TUTORE provvederà alla gestione dei suoi interessi e delle sue necessità;

Se si è affetti da patologia in un solo momento non sarà necessaria l’interdizione. La malattia deve essere percepibile e deve esserne calcolata la durata nel tempo, indipendentemente da possibili momenti di lucidità. Molte malattie mentali sono intervallate da momenti di lucidità. Se ci sono momenti di lucidità tra momenti di infermità, la persona deve essere interdetta.

· Si parla di INFERMITA’, concetto estensivo rispetto alla malattia mentale, che riguarda anche caratteriopatie (cioè alterazioni non della salute psichica ma delle caratteristiche dell’individuo), gli arresti dello sviluppo etc.; questa può essere anche non permanente ma deve durare nel tempo, indipendentemente da possibili momenti di lucidità.

· Si deve sempre proporzionare la gravità dell’infermità con la rilevanza degli interessi cui la persona deve provvedere

· INTERDIZIONE giudiziale: dichiarata con sentenza dal Giudice in base a CTU. Revocata quando le condizioni di infermità vengono meno.

· INTERDIZIONE legale: non è basata su un’infermità bensì su una pena. Pena accessoria per delitto non colposo e reclusione non inferiore a 5 anni (rimangono integre capacità di contrarre matrimonio, di riconoscere figli naturali etc.).

· Gli atti compiuti dall’interdetto sono sempre annullabili.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La nuova figura dell’amministratore di sostegno è stata creata nel dicembre 2003. Questa figura è a metà strada tra interdizione e inabilitazione. S’è cercato di graduare queste figure, perché il passaggio da inabilitazione e interdizione è forse troppo netto.

· APPROVATO IL 22.12.2003;

· Art 404 c.c.: la persona che, per effetto di una infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere adeguatamente ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di Sostegno, nominato dal giudice tutelare…”;

· TUTELA elastica e “morbida”, spesso temporanea, può essere revocata, è specifica per una serie di atti che il “beneficiario” può compiere da solo o per i quali necessita dell’amministratore di sostegno, riguarda menomazioni psichiche o fisiche. Il giudice specifica quali sono gli atti che hanno bisogno di assistenza.

Mentre nell’interdizione in tutore fa tutto “a posto di” (dell’interdetto), l’amministratore di sostegno “aiuta” il soggetto che ne ha bisogno.

INABILITAZIONE

· Art 415 c.c.: il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da dar luogo all’interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto l’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’art. 14 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi”.

· L’inabilitato può svolgere gli atti che non eccedano la ordinaria amministrazione, mentre per gli altri viene assistito dal CURATORE. L’interdetto può essere inabilitato se la capacità di agire venga in parte recuperata.


INCAPACITA’ NATURALE E INCAPACITA’ A TESTARE

Mentre l’interdizione e l’inabilitazione sono provvedimenti emessi nel caso in cui si rilevano stati di infermità presenti apprezzabili, l’incapacità naturale corrisponde all’incapacità di intendere e volere in un determinato momento storico, che vale per il passato, già accaduto (concetto simile alla non imputabilità per non essere capaci di intendere e volere nel momento in cui s’è commesso il fatto).

· L’incapacità naturale riguarda il maggiorenne non interdetto che si trovi in un preciso momento in tale stato di mente da renderlo incapace di comprendere le conseguenze dei suoi atti giuridici (art 428 CC);

· L’art 591 c.c. prevede che siano incapaci di fare testamento coloro che non hanno 18 anni, sono interdetti o transitoriamente fossero incapaci di intendere e volere nel momento in cui FECERO testamento.


LEZIONE 7

La lesivittà d’arma bianca riguarda una serie di armi. La categoria principale è quella delle armi “da punta e taglio”, comunque esistono armi semplicemente da taglio o semplicemente da punta. Un esempio il bisturi, il taglierino (non un pugnale, che è un’arma da punta e taglio). Le possibili ferite provocate dalle armi da taglio sono le abrasioni (es. ferite provocate da lametta da barba). Le abrasioni sono ferite molto superficiali dovute al fatto che il tagliente porta via il primo strato dell’epidermide ed eventualmente lo strato del derma sottostante. Si possono generale anche ferite lineari (da foglio di carta), lembi (tagli profondi con distaccamento dei lembi cutanei), mutilazioni (distacco parziale di una parte del corpo).

LESIVITA’ DA ARMA BIANCA-TAGLIO

· Le armi taglienti provocano soluzione di continuo dei tessuti dovuta a pressione e scorrimento, con recisione dei tessuti (azione tagliente);

· Abrasioni (asportazione strati superficiali del derma), ferite lineari, lembi, mutilazioni;

· Caratteristiche: clinicamente emorragia (sanguinamento), impotenza funzionale, dolore; le labbra della ferita combaciano (è possibile fare una sutura e riaccostarle); dal punto di vista anatomo-patologico è importante lo studio delle codette (punti di entrata ed uscita della lama, cioè i prolungamenti del taglio) permette di capire dove è entrata la lama (codetta breve e tozza dovuta alla pressione) e dove è uscita (lunga e sottile, dovuta allo scorrimento). Nelle superfici curve (collo) possono essere invertite;

Le ferite da difesa sono molto importanti per compiere una diagnosi differenziale tra suicidio e omicidio. E’ difficile trovare uno scannamento pacifico dovuto ad omicidio in cui la vittima non abbia tentato di difendersi. Le lesioni da difesa possono essere anche contusivi (lividi) ma anche ferite da taglio. Sono caratteristiche quelle al palmo della mano (la mano cerca di bloccare la lama che, uscendo dalla mano, crea le ferite), al dorso della mano (per ripararsi da un attacco). Un’altra lesione è lo svenamento. E’ un gesto prevalentemente suicidiario. Può essere che vi siano anche ferite di prova. Lo sventramento riguarda lo squarcio dell’addome (harakiri). Lo sfregio (già incontrato come aggravante delle lesioni personali) è normalmente una vendetta per infliggere una punizione a qualcuno.

· Lesioni caratteristiche (cioè particolari) e mortali: scannamento (il taglio profondo del collo; recisione delle “canne” del collo, ovvero le vie respiratorie. Chi muore scannato muore soffocato dal proprio sangue). Può essere un atto omicidiario ma anche raramente suicidiario. Ferite da difesa: palmo mani, dorso mani, braccia, ferite da schiva mento. Svenamento: polsi, spesso suicidario (anche ferite di prova). Sventramento, con squarcio dell’addome. Sfregio (viso, guance); ferite rituali (circoncisione, infibulazione etc.).

LESIVITA’ DA ARMA BIANCA- PUNTA

Le ferite da punta sono dovute ad una azione pressoria dello strumento (chiodo, punteruolo, ombrello). Gli strumenti si dicono pungenti. Hanno forma cilindrica o conica. Distinguiamo punte più grandi dalle agopuntore (microlesioni da punta, tipiche nel tossicodipendente o all’introduzione di sostanze tossiche). Le lesioni da agopuntura dei tossicodipendenti possono essere ritrovate ovunque.

· Ferite da punta sono prodotte da strumenti pungenti con forma cilindrica o conica con punta acuminata (azione di cuneo): chiodi, punteruoli, agopunture (tipiche nel tossicodipendente localizzate ovunque, più o meno recenti, oppure dovute all’introduzione di veleni, tossici etc…);

Infine le armi da punta e taglio. Una prima azione è la pressione, la seconda è lo scorrimento della lama (es. pugnale, coltello etc.). Questa azione lascia un foro d’ingresso e un passaggio nel corpo che può essere a fondo cieco o trapassante. A seconda del tipo di lesioni si può desumere una diagnosi differenziale per omicidio o suicidio. E’ possibile fare una diagnosi tra lesioni mortali e post-mortali.

· Armi da punta e taglio: associano le due azioni; la lama penetra con azione di cuneo e lacera i tessuti strada facendo: prevale la profondità sulla lunghezza della ferita => tramite a fondo cieco o trapassante;

· Omicidio o suicidio => sede e numero lesioni;

Le lesioni da fendente associano il taglio alla contusione (livido, ematoma). Sono le più cruente che si possono trovare (ascia, accetta). Si giunge quasi al depezzamento della persona. Possono creare lembi e mutilazioni. A differenza delle armi taglienti, i margini non sono netti,, non combaciano, c’è perdita di sostanza. La ferita è sporca con una forte contusione intorno alla ferita e nella ferita stessa.

· Lesioni da fendente: taglio + contusione; lembi, mutilazioni; margini non netti, contusi, “sporchi”.

LESIONI CONTUNDENTI

In queste lesioni o un oggetto viene gettato su una persona (bottiglia, bastone) o il corpo viene gettato su oggetti fissi (incidenti stradali). C’è un’azione di compressione, sfregamento e trazione. Ci sarà un cedimento dei vasi sanguinei sottostanti e uno stravaso ematico che provoca il livido o ematoma.

· Oggetti contundenti o collisione su parti fisse del corpo umano;

· Compressione, sfregamento, trazione;
· Escoriazione (cioè asportazione superficiale dell’epidermide; simile all’abrasione). Si forma una crosta, perché vengono lesi i vasi del derma. Si può fare una diagnosi differenziale a seconda della contusione riscontrata sulla tipologia dell’azione esercitata dall’attore sulla vittima. Tramite i tempi di guarigione si possono ricostruire tempistiche degli eventi lesivi; a seconda della sede e della forma si possono fare diagnosi differenziali (strozzamento, soffocazione, violenza sessuale); unghiature (forma a semiluna dell’unghia), graffiature;

Le lesioni contusive più caratteristiche sono le ecchimosi. A volte possono essere spontanee per malattia (leucemia). Se sono punti formi si chiamano petecchie (piccole ecchimosi). Se sono tondeggianti con stravaso sottostante sono gli ematomi. A volte possono essere figurate, riproducendo digitazioni, suzioni, afferramento, vibici. Anche la cronologia può essere ricostruita con le variazioni di colore. Le variazioni di colore sono dovute alla putrefazione: nell’immediatezza dello stravaso ematico (ecchimosi) il sangue è rosso, poi rosso violaceo; col tempo diventa verdastro, giallastro e alla fine perde il colore.

· Ecchimosi: stravaso ematico senza rottura epidermide; a volte spontanee (leucemia, diatesi emorragiche etc…); se puntiformi si chiamano petecchie (capillari), se tondeggianti con stravaso sottostante ematomi. A volte sono figurate e riproducono digitazioni, suzioni, afferramento, vibici (scudiscio o frusta); la cronologia può essere ricostruita con e variazioni cromatiche (dalla periferia al centro): rossa-rosso-violacea (qualche ora)-verdastra (6-8 giorni)-giallastra (8-12 giorni);

· Ferite lacero-contuse: provocate da corpo contundente che recide i tegumenti (strati superficiali) e lasciano dei margini contusi, ecchimotici, sporchi, infiltrati: morsi, bastoni, bottiglie etc.

ARMI DA FUOCO

La scienza che si occupa dello studio delle armi da fuoco si chiama balistica. La balistica prevede tre rami: la balistica interna, la balistica esterna, la balistica terminale. Al medico legale interessa solo la balistica terminale. La balistica terminale riguarda ciò che avviene nel momento in cui il proiettile attinge al corpo.

· BALISTICA: interna (moto del proiettile nell’arma), esterna (percorso del proiettile nello spazio), terminale (dopo che il proiettile attinge il corpo);

Un proiettile ha un nucleo di piombo o di altri materiali. Intorno al nucleo c’è la camiciatura, che blinda la parte interna. Per convenzioni internazionali inviolabili non è possibile utilizzare proiettili la cui camiciatura si disfi. Sarebbero di una capacità devastatrice enorme. I proiettili Dumdum, usati nella Seconda Guerra Mondiale, si scamiciavano. Le cartuccie sono cilindriche, hanno una camiciatura di plastica e sono costituite non da un nucleo di piombo ma da una serie numerosa di pallini interni. I proiettili presentano una rigatura che serve per mantenere i gas tra il proiettile e la polvere da sparo e guadagnare potenza. Il proiettile viene sospinto dalla deflagrazione e dal gas. Il calibro è il diametro in sezione del proiettile o della canna dell’arma. Le armi rigate hanno due calibri. Il proiettile, uscito dalla canna, traccia una traiettoria con un moto parabolico. Mentre descrive questo moto il proiettile ruota intorno al proprio asse longitudinale. Questo movimento provoca una stabilizzazione della traiettoria, da cui discende la precisione del proiettile a colpire il bersaglio.

· All’interno della canna di un’arma il proiettile (con nucleo di piombo e “camiciatura”), staccatosi dal bossolo, viene sospinto da gas (prodotti da deflagrazione di miscugli esplosivi) che lo fanno progredire con traiettoria parabolica; oggi le armi sono precise e letali dopo l’introduzione dei proiettili cilindirci-ogivali, che in virtù della rigatura della canna (diametro della canna in mm = calibro; calibro del proiettile è leggermente superiore per aderire alla rigatura della canna), ruotano intorno al proprio asse, stabilizzando la traiettoria; la traslazione del proiettile invece determina la lunghezza della traiettoria. Il coefficiente balistico esprime la capacità del proiettile di vincere la resistenza dell’aria conservando la massima energia cinetica possibile (e letalità). La gittata dell’arma è la massima distanza raggiungibile dal proiettile e la portata dell’arma è invece la massima distanza alla quale un proiettile può ancora essere lesivo;

· Killing power: capacità del proiettile di provocare lesioni letali; stopping power: capacità del proiettile di determinare l’arresto dell’uomo con la sua forza d’urto (indipendentemente da quale organo sia colpito);

Nel momento in cui il proiettile attinge il corpo c’è una compressione iniziale fino alla lacerazione del tessuto. I tessuti umani tendono ad essere elastici. Dopodiché penetrerà internamente provocando un tramite (a fondo cieco o trapassante). Il tramite è utile per calcolare la traiettoria. La camiciatura può rompersi durante il tramite, impattando un osso. Il foro di entrata, essendo i tessuti elastici, è più piccolo del proiettile: il ritorno elastico fa sì che il foro diventi più piccolo. Il foro di uscita è più grande perché è meno condizionato dall’energia cinetica del proiettile.

· Il proiettile dopo avere impattato il corpo ne provoca lacerazione dei tessuti (contundente) e poi penetra internamente, provocando un tramite (a fondo cieco o trapassante => studio del tramite); può rompersi o provocare rotture di schegge di osso o tessuti che a loro volta si proiettano ledendo i tessuti vicini;

FORO DI INGRESSO

Distinguiamo un colpo da lontano, un colpo da vicino e un colpo a contatto. Il foro di entrata è più piccolo di quello d’uscita se il colpo viene sparato da lontano. Se viene sparato da vicino sarà tutto il contrario. Ci può essere una ferita a stampo circolare od ovalare. Questo dipende dalla traiettoria e dall’inclinazione all’impatto. Nel caso in cui il colpo sia nella traiettoria rettilinea, tenderà ad essere rotondeggiante. Se la traiettoria non sarà rettilinea, il foro sarà ovale. I margini della ferita saranno leggermente sfrangiati e di dimensioni inferiori rispetto a quelle del proiettile. Il proiettile è sporco. Nel momento in cui penetra nel corpo lascia lo sporco sul bordo del foro, creando l’orletto di detersione. Avremo un impatto e un orletto intorno al foro. L’orletto escoriato o ecchimotico crea una ecchimosi sul bordo del tessuto lacerato. Anche esso può essere ovalare o concentrico. In caso foro eccentrico l’orletto escoriato sarà più vasto nel lato di provenienza del colpo.

· Se colpo da lontano => potere contundente
Ferita a stampo, circolare o ovalare (dipende da inclinazione all’impatto), con margini leggermente sfrangiati, di dimensioni inferiori a quello del proiettile (elasticità di ritorno della cute); presenza di orletto di detersione (il proietto penetrando si ripulisce sul bordo della cute) e orletto escoriato (dovuto a penetrazione a dito di guanto) rotondo e concentrico (colpo perpendicolare) o ovalare eccentrico (colpo obliquo) più esteso dalla parte di provenienza;

Se il colpo è sparato da vicino al potere contundente si unisce tutto ciò che esce dalla bocca dell’arma da fuoco. C’è uno sfogo di gas, di polvere. Il foro di un colpo sparato a contatto (tipico quello suicidiario) sarà ampio, stellato e lacerato. I gas esplodono a diretto contatto con la pelle e ne provocano lo spappolamento. Il foro di entrata è vastissimo con dei margini frastagliati. L’eventuale lesione accessoria può essere quella dovuta al rinculo dell’arma che provoca una ferita a stampo. Lo stampo può riprodurre (tipo di ecchimosi figurata) la bocca dell’arma. Se il colpo è ravvicinato ma non a contatto, oltre al foro, ci sono degli orletti caratteristici ma diversi, provocati non dal proiettile, ma dai gas esplosivi. Avremo l’alone d’ustione se esce una vampata di calore tale da ustionare il piano cutaneo (che sarà ustionato, pergamenaceo); avremo l’alone di affumicatura, anche questo nerastro. E’ necessario distinguere l’alone di affumicatura dal tatuaggio e dall’orletto di detersione. Per distinguerlo dall’orletto di detersione è necessario esaminarne i componenti. Entrambi comunque scompaiono con il lavaggio, perché sono un accumulo superficiale. L’alone di tatuaggio è dovuto invece all’infiggersi delle schegge costituite da polvere e granelli incombusti sul corpo. Si configgono all’interno della cute e un lavaggio non li porta via, al contrario dell’orletto di affumicatura. L’alone di compressione è l’area contusa ed escoriata dovuta all’urto della colonna di gas che spinge il proiettile. I prodotti proiettati dalla canna hanno una forma conica che accompagna la traiettoria del proiettile. Gli aloni saranno anche qui circolari ed ovalari. Ma in questo caso saranno più pronunciati nel lato opposto a quello di provenienza del colpo, perché la superficie impattata viene protetta dal proiettile, e quindi la colonna di gas si scarica sul bordo libero.

· Se colpo da vicino => potere contundente + gas esplosivi
Se a contatto foro di entrata ampio, stellato e lacero per esplosione gas ed eventuale impronta a stampo dell’arma;
Se ravvicinato ma non a contatto => segni della combustione delle polveri: alone di ustione (aspetto della cute pergamenaceo), alone di affumicatura (nerastro, scompare col lavaggio), alone di tatuaggio (per deposito granuli incombusti di polvere che si infiggono nella cute; nerastro, non scompare col lavaggio), alone di compressione (area contusa ed escoriata dovuta all’urto della colonna dei gas che escono dalla canna).
I prodotti proiettati dalla canna hanno forma conica con base alla bocca dell’arma e dopo quando perdono velocità il cono si inverte. Gli aloni saranno circolari o ovalari a seconda della inclinazione del colpo. L’alone avrà maggiore ampiezza dalla parte opposta di provenienza dello sparo (a differenza dell’orletto escoriato dei colpi a distanza) .


LEZIONE 8

Oggi c’è un’eccessiva fiducia nelle tecniche scientifiche. A volte il solo dato di laboratorio non può dare una risposta onnicomprensiva per risolvere un caso giudiziario. E’ solo uno degli elementi. Ultimamente c’è stato un grosso interesse dei media per il DNA. Questa ossessione ha generato delle false credenze. In realtà il DNA non è una prova; è solo un dato di fatto. Ritrovare il DNA di qualcuno non significa nulla. Si usa il Dna perché, sebbene il 99,7% del patrimonio genetico sia uguale in tutti gli uomini, c’è uno 0,3% che rende unica ogni persona. Il DNA è un acido delle cellule e contiene una sequenza di basi che permette lo sviluppo e il mantenimento della vita. Cinque anni fa venne portato a termine il progetto genoma che aveva come fine quello di trascrivere le informazioni del genoma. Usiamo il Dna per risolvere casi di interesse forense (verificando se la traccia di Dna appartenga ad una persona sospettata). Il modo migliore per garantirsi l’impunità e mischiarsi tra i soccorritori perché il DNA dei soccorritori viene messo in disparte. Un altro grosso capitolo è quello dei test di paternità. Il test di paternità si basa su un principio molto semplice. Le cellule contengono 46 cromosomi, o meglio 22 paia di autosomi più i cromosomi sessuali XX nella donna e XY nell’uomo. Tutte le cellule sono così tranne le cellule germinali l’oocita o lo spermatozoo che contengono 23 cromosomi più X nell’oocita e X o Y nello spermatozoo. Ogni figlio, per questo principio, erediterà il 50% del patrimonio genetico dal papà e il 50% dalla mamma. Questo è il principio alla base del quale noi usiamo il DNA per il test di paternità. Altri casi di uso del Dna è per l’identificazione di persone scomparse o casi di interesse storico. Dal 2001 c’è una richiesta di DNA anche per identificare resti umani in sciagure e disgrazie.
Agli inizi del ‘900 i primi test erano basati sui gruppi sanguinei. Erano test molto indicativi. Un test del genere aveva senso nei casi di esclusione. La nascita della genetica forense è intorno alla metà degli anni ’80 grazie a Sir Alex Jeffreys il quale utilizzò dei polimorfismi del DNA nei casi di immigrazione clandestina in UK. Devono passare ancora degli anni prima che il test del DNA possa essere utilizzato nelle corti. In Italia il primo caso di uso del test del DNA è il caso Balzorano dell’89. Dagli anni ’90 si studiano i marcatori STR di cui parliamo in questa lezione.
Sono state create macchine sempre più sofisticate nelle quali viene evitato sempre più l’intervento umano che contamina il test. Automatizzare la procedura ha diminuito la probabilità d’errore.
Ciò che ci rende unici sono i differenti polimorfismi di sequenza ed i polimorfismi di lunghezza. I polimorfismi di lunghezza sono quelli utilizzati oggi. Ciò che varia tra le persone è il numero di ripetizioni delle sequenze. Da un qualsiasi materiale biologico ci sono cellule nucleate. Nel nucleo ci sono i cromosomi. Nei cromosomi ci sono i marcatori. Maggiori sono i marcatori maggiore sarà il potere di discriminazione di questo sistema. Il marcatore STR è costituito da un nucleo composto dalle 2 alle 6 paia di basi ripetute un certo numero di volte. Vengono indicati con una coppia di numeri. Ogni coppia indica il numero di ripetizioni su ciascuno dei due cromosomi. Normalmente vengono analizzate per ogni test ben 16 regioni che garantiscono quasi la certezza. Se ne analizzano 16 perché i kit industriali sono conformati in questo modo. L’elettrofenogramma è il prodotto della macchina che analizza il DNA. Spesso nella relazione si trascrivono i numeri. Il test del DNA può anche individuare il sesso del soggetto attraverso lo studio della melogenina (proteina che si trova nello smalto dei denti). Nel test di paternità vengono compilati i profili genotipici. Poi si confronta il profilo del figlio con quello della madre per togliere la quota di origine materna; quello che rimane viene confrontato col papà: se il presunto padre è effettivamente il padre avrà quel 50% che il figlio presenta, altrimenti no. I marcatori hanno tale potere di discriminazione che anche in assenza della mamma è possibile sapere se è il padre oppure no. Con la riforma del diritto di famiglia s’è dato grande impulso alla genetica forense. L’art. 269 del c.c. ha difatti consentito che la paternità e maternità può essere dimostrata con ogni mezzo. La riforma ha equiparato i figli illegittimi o naturali (fuori dal matrimonio) ai figli legittimi. Non possono essere riconosciuti figli che nascono da un rapporto incestuoso a meno che le persone non fossero ignare di questo rapporto di parentela. Affinché il figlio possa essere dichiarato legittimo occorrono tre condizioni: la maternità della mamma; la paternità del padre; il concepimento dei figlio durante il matrimonio. Si ritiene legittimo il figlio nato dopo i 180 giorni dopo il matrimonio e 300 giorni dopo l’annullamento. Se il bambino nasce al 140° giorno dal matrimonio il figlio è ritenuto legittimo a meno che il padre non chieda accertamenti. Il bambino che nasce dopo i 30° giorni è automaticamente ritenuto illegittimo. la dichiarazione può avvenire o per atto volontario o con dichiarazione giudiziale. Il figlio (maggiorenne), il genitore, gli eredi possono richiedere il riconoscimento. Il disconoscimento del figlio durante il matrimonio può essere chiesto solo se i coniugi non hanno coabitato in quel periodo; se il marito in quel periodo era impotente; se in quel periodo la moglie ha commesso adulterio o ha celato la propria gravidanza. Con il test del DNA si dà al giudice una probabilità altissima. Nel momento in cui c’è l’attribuzione si deve verificare anche la percentuale di probabilità (che deve essere oltre il 99,72%). In caso di esclusione non si chiede altro. La percentuale in altre nazioni è differente: c’è chi richiede anche solo il 50%. Dietro le richieste di test di paternità c’è sempre una spartizione di denaro. Il DNA è estraibile da qualsiasi tessuto con cellule nucleate (sangue, saliva, unghie, capelli, ossa, tessuti, seme, urina).
Il test del DNA può dare adito a varie interpretazioni. Non tutti rispettano i criteri standard. Spesso nell’analisi delle STR ci possono essere dei problemi: segni aggiuntivi, i picchi ombra chiamati stutters; si possono perdere alleli se il campione è degradato; ci possono essere mutazioni. La degradazione è un problema importante: se il DNA viene lasciato a temperatura ambiente si degrada e si frammenta. Altro problema è il mixing, che si verifica quando il materiale biologico di due soggetti viene mischiato.
Analisi delle tracce. Per traccia si intende qualsiasi genere di materiale lasciato, in piccola quantità, sulla scena del crimine. Sono utili perché permette di capire le dinamiche dell’evento, per fare una diagnosi differenziale. Secondo Locard c’è sempre uno scambio multidirezionale quando il colpevole e la vittima vengono in contatto tra loro. Possiamo trovare tracce della vittima sull’aggressore e viceversa. A seconda che la superficie sia adsorbente o non abbiamo le macchie (presenti in superfici adsorbenti) e le incrostazioni (presenti in superfici non adsorbenti). Se la traccia è liquida si aspira o si fa adsorbe; se è secca si porta in laboratorio prendendo un cotton-fioc inumidito con acqua sterile. Si seguono precauzioni per non inquinare la traccia. Analizziamo i tipi di traccia:
- sangue. Si compie una diagnosi generica per capire se quella sostanza è sangue. Segue la diagnosi di specie, per capire se la traccia è umana. Con la diagnosi regionale si comprende da quale parte del corpo proviene il sangue. Con la diagnosi individuale si scopre a chi appartiene il sangue. Per la diagnosi generica i metodi sono molteplici. Alcuni sono metodi di orientamento, altri sono di certezza. Tra l’orientamento c’è l’osservazione microscopica. Tra gli altri metodi c’è anche il luminol: il luminol è una polvere (a base di N H O C) sciolta in acqua ossigenata. La sostanza reagisce con il ferro del sangue ed eccita gli elettroni esterni che formano energia sotto forma di luce. Oggi per la diagnosi di specie si usano card. La diagnosi regionale serve per distinguere sangue metruale, sangue dal vomito, sangue dalle feci.
Con lo studio delle tracce di sangue è possibile vedere da dove è provenuto il sangue (nella scena del crimine). La diversa velocità del sangue determina delle macchie differenti. Si distingue la velocità di impatto del sangue in bassa (meno di 1,5 m/s), media (tra 1,5 e 30 m/s), alta (superiore ai 30 m/s). Per capire la scena basti immaginare una macchina che transita su di una pozzanghera: più va veloce più lo schizzo e alto e forte e lontano. Nella prima categoria (bassa velocità) andiamo a comprendere il sangue che cade per gravità o che cade in una pozza dove di è altro sangue. Si producono macchie grandi e rotondeggianti. Quando il sangue cade non ha una forma a lacrima ma sferica perché è soggetto alla forza di gravità e alla tensione superficiale. Se il sangue cade verticalmente assume una forma circolare. Il diametro del cerchio cresce fino ad un metro d’altezza e poi tende a diminuire. Se il sangue cade su altro sangue produce tracce satelliti. Quando l’impatto è angolare o la superficie è inclinata abbiamo una forma allungata a punto esclamativo. La velocità media è causata da traumi contusivi o lesioni da arma bianca. Essendo maggiore la velocità la grandezza sarà inferiore ai 3 millimetri. Le tracce di alta velocità sono legate a atti balistici. Le macchie sono ancora più piccole.
- Liquido seminale. Anche qui si compiono diagnosi generiche e individuali. L’osservazione macroscopica di una macchia ci dà una macchia bianco-grigiastra o anche giallastra, con bordi festonati. Una delle cose più semplici da fare è illuminare la macchia con luce ultravioletta: lo spermatozoo contiene molecole che emettono fluorescenza bianco-azzurrognola. Con un’osservazione seguendo il metodo Baecchi si vede con evidenza lo spermatozoo. Anche con il liquido seminale si possono compiere test con card. C’è anche la diagnosi individuale.
- Saliva. Analisi dell’amilasi
- Peli e capelli. Innanzitutto si verifica se si sta parlando di un pelo o di un capello. Il capello ha un midollo interno e un bulbo. Per distinguere tra pelo umano o animale si distingue il midollo: a tratti nell’uomo e intero nell’animale. Si distingue anche la cuticola e l’indice midollare. Si può risalire anche al gruppo etnico.


LEZIONE 9

Per asfissiologia si intende lo studio delle c.d. asfissie meccaniche violente. Per asfissia si intende una compromissione acuta della respirazione. L’asfissia di cui ci occupiamo in ambito forense ha la caratteristica di essere un’asfissia primitiva, perché l’azione che determina l’arresto della respirazione è diretta sull’apparato respiratorio. E’ meccanica perché richiede l’applicazione di una forza esterna ostruttiva o compressiva. E’ violenta perché la causa esterna agisce in modo rapido, cioè concentrato nel tempo.

· Insufficienza respiratoria acuta causata dall’arresto della ventilazione polmonare causata da arresto della ventilazione polmonare con azione diretta sull’apparato respiratorio (impedimento all’entrata dell’aria nei polmoni);

· Primitiva (direttamente sull’apparato respiratorio), meccanica (azione fisica di natura ostruttiva o compressiva) e violenta (causa esterna che agisce in modo rapido);

Le ipostasi sono quelle macchie del periodo post-mortale determinate dallo stravaso del sangue nei tessuti circostanti i vasi con colore rosso vinoso del cadavere. Le ipostasi, in caso di morte asfittica, sono precoci ed abbondanti per meccanismi dovuti all’eccessiva fluidificazione del sangue. La putrefazione è accelerata per lo stesso motivo, perché i germi vengono portati in giro da questa massa fluida di sangue che stravasa. La rigidità cadaverica è precoce perché la morte asfittica determina nella fase in limine vitae (cioè nella fase premortale) una carenza di ossigeno per i muscoli. Questa contrazione dei muscoli determina una rigidità cadaverica precoce e un ritardo del raffreddamento. C’è sicuramente una cianosi, ossia lo stato di chi è in carenza d’ossigeno e determina la colorazione bluastra in primis delle labbra, poi delle mucose e delle estremità. La cianosi è diffusa e ci possono essere delle ecchimosi puntiformi negli occhi e sulla pelle.

· Caratteristiche anatomo-patologiche: ipostasi precoci ed abbondanti per fluidità del sangue; putrefazione accelerata; rigidità cadaverica precoce (convulsioni premortem); raffreddamento a volte ritardato; cianosi (colore bluastro cute e mucose) diffusa; ecchimosi puntiformi congiuntivali e cutanee;

I tipi di morte asfittica. Soffocare significa impedire di respirare, cioè consiste nell’occlusione dall’esterno delle vie aeree (naso, bocca). Si può soffocare anche per ostacolo all’espansione del torace. Classica è l’asfissia nella folla. La compressione nella folla provoca un blocco degli arti superiori contro il torace; ciò impedisce al torace di espandersi e provoca un soffocamento. Classiche sono le ecchimosi provocate dal gomito al fianco del torace. Un’altra asfissia traumatica è quella per frane o crolli. Si muore per blocco dell’espansione toracica o si muore per inalazione del materiale. Tipiche sono anche la soffocazione del neonato che può morire quando comprima il naso e la bocca dormendo contro il cuscino; la morte dell’alcolizzato che, a causa della perdita di sensibilità, non si accorge del soffocamento.

· Soffocazione: soffocare = impedire di respirare; modalità: occlusione delle vie aeree (naso, bocca) oppure ostacolo all’espansione del torace (asfissia nella folla, asfissia traumatica per frane o crolli). Soffocazione del neonato (morte in culla) e dell’alcolizzato riverso in terra;

La soffocazione interna è l’occlusione delle vie respiratorie per l’intervento di materiali estranei che le ostruiscano. La soffocazione interna è sempre ostruttiva. Questa fattispecie si può verificare per ingestione di corpi estranei da parte del lattante. Si verifica anche il passaggio del bolo nelle vie respiratorie negli anziani e negli ubriachi. La soffocazione interna c’è anche in caso di rigurgito del lattante o dell’ubriaco; il rigurgito a volte impedisce il controllo dello stimolo di chiusura della glottide. Il materiale alimentare risale l’esofago (presente materiale acido) e prende la via delle vie respiratorie. La polvere nei crolli e seppellimenti può soffocare internamente.

· Soffocazione interna (occlusione delle vie respiratorie per materiali estranei): corpi estranei (bambino), bolo alimentare (ubriaco, anziano), rigurgito alimentare (lattante, ubriaco), polvere aspirata dall’esterno nei crolli e seppellimenti.

IMPICCAMENTO

L’impiccamento è l’argomento più importante in relazione alle morti asfittiche violente. Ad oggi esiste come modalità di pena di morte. Nella maggior parte dei casi è una morte suicidiaria. E’ possibile anche pensare che qualcuno possa impiccare qualcuno. L’impiccamento dipende dalla violenta costrizione di un laccio applicato al collo (solitamente dalla persona che intende suicidarsi) e viene fissato ad un estremo con un capo e viene posto in trazione dal peso stesso del corpo. Esiste un impiccamento completo quando il corpo rimane interamente sospeso (quando il cadavere pende solo dal collo e dalla testa). L’impiccamento è incompleto quando alcune parti del corpo (piedi, ginocchia) toccano terra. L’impiccamento è tipico se prevede che il nodo sia posto alla nuca. Si dice atipico se il nodo è posto in un’altra zona del collo (davanti, al lato). Si parla di impiccamento simulato se c’è la sospensione del cadavere, cioè se la persona già morta per altra causa viene sospesa su una corda e si finge che sia impiccata.

· Violenta costrizione da laccio applicato intorno al collo, fissato ad un estremo e posto in trazione dal peso corporeo sospeso;

· E’ COMPLETO se l’individuo è sospeso nel vuoto senza appoggio, INCOMPLETO se alcune parti del corpo toccano terra; TIPICO se il nodo è alla nuca, ATIPICO se in altra zona del collo; SIMULATO se vi è sospensione di cadavere.

Al momento della crocifissione, dopo ché viene gettata la lancia nel torace di Gesù, esce sangue ed acqua. Con la fluidità si riempiono i polmoni di acqua. Nell’impiccamento il laccio comprime le vie respiratorie, ma non solo: nel collo passano anche arterie e vene, nervi, che sono vitali. I vasi sono vitali perché portano sangue al cervello. L’azione di compressione del laccio sposta la lingua e l’osso ioide verso l’alto e verso dietro. In questo modo la massa muscolare della lingua ostruisce le cavità nasali quanto la respirazione orale. La circolazione ostacolata è quella cerebrale. Lo stiramento nervoso provoca una brachicardia fino all’arresto cardiaco. I reperti che si possono trovare in caso di impiccamento sono la frattura dell’osso ioide. Le vertebre cervicali, in virtù dell’enorme stiramento, si possono lussare.

· Azione del laccio: compressione vie respiratorie e vasi e nervi del collo; sposta la lingua e l’osso ioide (alla base del collo) sul palato, occludendo le vie aeree; arresta la circolazione cerebrale; lo stiramento nervoso provoca una bradicardia (rallentamento del battito del cuore) fino all’arresto;

· A volte si possono avere fratture (osso ioide) o lussazioni (vertebre cervicali);

I segni che si riscontrano in sede autoptica sono il solco, che riproduce in qualche modo a stampo il tipo di laccio utilizzato (corde, stoffa, lenzuola, lacci). Un soldo molle corrisponde ad un laccio soffice (stoffa del lenzuolo). Un soldo duro è generata dalla classica corda da impiccagione. Il solco può essere più o meno profondo e largo, continuo e discontinuo.

· SEGNI: solco del collo che riproduce il laccio, con arrossamento, ecchimosi, sanguinamento; solco MOLLE se laccio è soffice, DURO se il laccio ha superficie scabrosa e stretta; il solco può essere più o meno profondo e largo e continuo o discontinuo.

Importante è la diagnosi differenziale tra impiccamento e sospensione di cadavere. Si può evidenziare dal riscontro in sede autoptica di lesioni vitali. Nella sospensione di cadavere le lesioni saranno amorfe, cioè non porteranno a ecchimosi o sanguinamento.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE CON SOSPENSIONE DI CADAVERE:
lesioni vitali al collo (muscoli del collo) e nel solco (ecchimosi, sanguinamento) o in seno alla frattura dello ioide; petecchie congiuntivali e cerebrali; protrusione lingua; cianosi “a mantellina” al volto e alle spalle.

· strangolamento: compressione di laccio intorno al collo con azione di forza esterna (mani);

· Strozzamento: strozza = gola; compressione del collo con le mani.

ANNEGAMENTO

· Asfissia dovuta a penetrazione di liquido nelle vie respiratorie;

· Acqua dolce passa dai polmoni al sangue => diluizione del sangue;

· Acqua salata richiama il sangue nei polmoni => edema polmonare acuto;

· Ipostasi rosso chiaro, raffreddamento rapido, putrefazione ritardata finchè il cadavere è in acqua, accelerata dopo l’estrazione dall’acqua, vi è macerazione della cute, vi può essere alla bocca fungo schiumoso (bava alla bocca dopo la rimozione del cadavere dall’acqua).

· DIAGNOSI DIFFERENZIALE CON SOMMERSIONE DI CADAVERE: RICERCA DELLE DIATOMEE E DEL PLANCTON NELL’ALBERO RESPIRATORIO.

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